scissione non proporzionale ex art. 2504 octies c.c.
17.04.2002 11
Una società "Alfa SNC"
ha tre soci (A, B e C) titolari di 1/3 ciascuno del capitale sociale di 1549,38 Euro.
La società ha per oggetto attività
immobiliare "di costruzione" e possiede svariati immobili.
I soci, per dissidi tra loro,
vorrebbero scindere la società "Alfa SNC" nel seguente modo:
-
creazione
della beneficiaria "Beta SNC" con soci SOLO B e C, in
parti uguali tra loro, attribuendo una quota del patrimonio originario di
"Alfa SNC" pari ai 2/3 a valori correnti (composto da vari cespiti
tra cui immobili, attrezzature e un credito e nessun debito);
-
rimane unico
socio di "Alfa SNC" il solo A (che naturalmente dovrà nei sei
mesi ricostituire la pluralità) e nella "Alfa SNC" resterà una quota
di 1/3 del patrimonio originario (composto dagli immobili rimasti, debiti, e
crediti).
Si precisa che:
-
verrebbe
comunque redatta la relazione di cui al 2503 quinquies c.c.;
-
verrebbe
naturalmente riservata ai soci, in progetto di scissione, la possibilità di
optare per la partecipazione proporzionale ad entrambe le società partecipanti
all'operazione, con termine ultimo per esercitarla in occasione
della delibera di scissione.
L'operazione è fattibile?
Io propenderei per il sì alla luce
della lettera degli artt. 2504 septies e 2504 octies, c.c., e della
meritevolezza dell'intento che si intende perseguire (separazione delle strade
dei soci in dissidio), ma esiste una sentenza Trib. Verona 02.12.1999,
in Corr. Giuridico, 2000, n. 4, pag. 448, che pare di avviso contrario, con
motivazioni per me nebulose.
Ha rilevanza che le valutazioni
effettuate nel progetto "a valori correnti" divergano di molto
rispetto ai valori contabili.?
Sarebbero possibili eventuali
conguagli in denaro anche fuori dal limite del 10% (non richiamato nella
disciplina della scissione) in relazione ai valori correnti?
La relazione di stima è
vincolante nelle sue valutazioni se esprimesse parere negativo sulla
congruità dei rapporti di cambio del progetto, o costituisce solo un elemento
di valutazione per i soci che possono disattenderla?
La descrizione dei cespiti in atto
va fatta soltanto per i cespiti trasferiti alla beneficiaria e le menzioni
urbanistiche e ex L. 165/1990 riguardano soltanto gli immobili trasferiti alla
beneficiaria?
Il capitale di "Alfa SNC"
deve essere formalmente ridotto o rimane (come reputerei più corretto)
invariato considerato che il patrimonio netto residuo (a valori correnti) è
comunque ampiamente superiore e si tratta di società di persone?
Il capitale della beneficiaria può
essere indicato nella misura meglio vista (essendo il netto trasferito di
importo piuttosto elevato), imputando il resto del netto trasferito a
"riserve"?
Concordo sulla fattibilità dell'operazione
(anche se in un caso analogo, per motivi fiscali, ho fatto fare prima una
scissione proporzionale e poi delle cessioni di quote).
Un recente orientamento del
Tribunale di Milano non considera obbligatoria la relazione degli esperti, in
quanto prevista nell'interesse dei soci i quali potrebbero rinunciare alla
stessa.
Occorre, comunque, la specificazione
dei criteri utilizzati per la determinazione del rapporto di cambio.
I conguagli non possono essere
superiori al 10%, così come previsto per la fusione.
Sulla possibilità di disattendere
la valutazione della relazione degli esperti per il rapporto di cambio dipende
dal rilievo dell'interesse che tale relazione tutela: se è quello dei soci
allora si può non rispettare, se invece come fino ad oggi si riteneva (tranne
la pronuncia che ti ho sopra citato) tutela interessi dei terzi, allora avrei
difficoltà a non rispettarne la valutazione.
La descrizione dei beni deve
essere fatta solamente per quelli "trasferiti" alla società di nuova
costituzione, così come solo per questi è necessario fare le menzioni fiscali
ed urbanistiche.
I capitali delle due società
possono non essere diminuiti o non rispettare il patrimonio (mandando a riserva
l'eccedenza) anche perché nelle società di persone il concetto di
"capitale" è molto più elastico e vago di quelle di capitali.
Not. Mario Zanchi
Concordo col collega Spagnuolo, salvo che per l'aspetto delle
menzioni urbanistiche e del reddito.
Anche se si tratta di scissione
non proporzionale, infatti, si rimane sempre nell'ambito di tale figura di
operazione societaria straordinaria e non di trasferimento.
Credo che quanto asserisce in
proposito il CNN sia da seguirsi.
Affermare implicitamente che
la scissione comporta effetti traslativi significa affermare
esplicitamente la forzatura nell'utilizzazione dell'operazione, il che
apre il varco alla sua classificazione, quanto meno sotto l'aspetto fiscale,
come operazione elusiva.
Un parziale dubbio lo mantengo
proprio a riguardo dell'operazione di cessione di quote successiva alla
scissione per evitare la relazione degli esperti circa il rapporto di cambio e
la sua possibile elusività alla luce delle recenti determinazioni
dell'amministrazione finanziaria.